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Nuova Transizione 5.0 - Iperammortamento 2026-2028
Legge 199/2025, articolo 1, commi da 427 a 436
Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) all'articolo 1, commi da 427 a 436, è stata introdotta la "nuova" misura per il sostegno agli investimenti, con orizzonte temporale fino al 30 settembre 2028.
Nuova tra virgolette perchè da un lato l'Iperammortamento non è una novità, visto che i primi 3 anni del Piano industria 4.0 erano proprio con l'Iperammortamento, e dall'altro l'elenco dei beni ammissibili (Allegati IV e V alla Legge 199/2025), sebbene aggiornato, ricalca in grandissima parte gli Allegati A e B alla Legge 232/2016 del Piano industria 4.0.
In estrema sintesi, l'iperammortamento è una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione che si deduce nelle dichiarazioni dei redditi (detassazione/variazione in diminuzione del reddito).
L’importo annuale sarà pari al coefficiente di ammortamento (Dm 31 dicembre 1988), ridotto alla metà nell’esercizio di entrata in funzione, moltiplicato per la maggiorazione. Ad esempio, per un macchinario del costo di 1.000.000, con coefficiente di ammortamento 15%, nel primo anno si dedurranno 135.000 euro (7,5% di 1.800.000), nel secondo e nei successivi 270.000 e così via. Per i beni in leasing la maggiorazione si ripartisce su un periodo pari alla durata del contratto, ma non inferiore alla metà del tempo di ammortamento.
Nel caso di esercizio in perdita fiscale, l’iperammortamento accresce il risultato negativo riportabile a nuovo e la fruizione viene dunque differita al momento in cui vi sarà un reddito imponibile capiente.
I nostri dati
Il know how conta e fa la differenza:
Perizie Industria / Transizione 4.0
Certificazioni energetiche 5.0
Anni di esperienza
nel settore
INDUSTRIA 4.0 = Macchine Digitali
INDUSTRIA 5.0 = Macchine digitali 4.0 + Risparmio Energetico
IPERAMMORTAMENTO 2026 = Macchine digitali 4.0; Efficienza Energetica; Infrastrutture rete
PROCESSO PRODUTTIVO = in ogni caso i beni ammissibili sono solo quelli riferiti al processo produttivo, con esclusione quindi di beni non destinati al processo produttivo

Il giusto approccio all'Iperammortamento
L'approccio all'Iperammortamento deve esse visto come approccio al ciclo di vita del bene strumentale. In questo senso, tra Iperammortamento e ammortamento ordinario oltre 2/3 del costo del bene sono coperti.
L’iperammortamento torna quindi al centro delle politiche industriali, con un impianto profondamente diverso dal passato.
Aliquote elevate, nuovi beni agevolabili, infrastrutture di rete finalmente incentivati così come l'autoproduzione di energia.
In un contesto economico segnato da trasformazioni strutturali profonde – digitali, ambientali, geopolitiche e finanziarie – le misure di sostegno pubblico non possono più essere considerate strumenti episodici o meramente compensativi, ma vere e proprie leve strategiche capaci di orientare le scelte di investimento delle imprese e di rafforzarne la competitività nel medio-lungo periodo.
Il passaggio dal ciclo straordinario del PNRR a una fase più strutturale e selettiva, che caratterizza il triennio 2026–2028, segna una discontinuità rilevante. L’obiettivo non è più soltanto sostenere la ripresa, ma orientare stabilmente gli investimenti verso innovazione, autonomia strategica, sostenibilità ambientale e rafforzamento delle filiere.
In questo scenario, tuttavia, emerge con forza una questione di maturità del sistema imprenditoriale.
L'approccio all'Iperammortamento deve esse visto come approccio al ciclo di vita del bene strumentale, non fosse altro che l'agevolazione è recuperata negli anni in base al coefficiente di ammortamento.
Ma se vediamo, come dovrebbe essere essere, vantaggi e coperture finanziarie derivanti ad esempio dall'acquisto di una nuova macchina utensile, ecco che allora il giusto ragionamento dovrebbe essere che l'incentivo per una Società di capitali nel primo scaglione di maggiorazione 180% equivale a un risparmio IRES del 43,20%. E se allarghiamo il discorso al risparmio annuo derivante dalla quota di ammortamento ordinario (un'altro 24% quindi), arriviamo al 67,20%. vuol dire in sostanza una copertura di fonti pari a due terzi del bene, con tutti i conseguenti ragionamenti in termini di Business Plan/Budget/Centro di costo.
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ELIMINATA LA CLAUSOLA "MADE IN UE/SEE"
DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38
Art. 7 - Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, il DL 38/2026 introduce una modifica strutturale all'iperammortamento: viene eliminato il requisito che limitava l’agevolazione ai beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La misura amplia quindi la platea dei fornitori, consentendo alle imprese di accedere ai benefici anche per acquisti da Paesi extra UE.
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FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO: dopo la firma del ministro Urso (MiMIT), ha firmato anche del ministro Giorgetti (MEF). Apertura portale GSE per le istanze di prenotazione dalle ore 12:00 del 12 giugno.
Il decreto interministeriale è stato firmato lunedì 4 maggio dal ministro per le Imprese e il made in Italy (Mimit), Adolfo Urso, ed il 7 maggio è stato controfirmato dal ministro dell’Economia (Mef) Giancarlo Giorgetti. Ecco anticipazioni sulle novità tra modalità di accesso al beneficio, comunicazioni, obblighi documentali, cause di decadenza e procedure di controllo e monitoraggio. Salta il riferimento esplicito all’ammissibilità dei software as-a-service. Dal 12 giugno apertura portale GSE
ECCO LE PRIME FAQ DI MIMIT E GSE: In occasione di un evento organizzato da Confindustria il MIMIT e il GSE hanno fornito delle prime risposte a domande frequenti in relazione all'operatività del portale per la presentazione delle domande per accedere all’iperammortamento 2026-2028. Focus su procedura, beni agevolati e cumulo.
Durante un evento organizzato da Confindustria il 22 giugno 2026, Marco Calabrò, Capo del Dipartimento per le Politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Alessandro Angelini, Responsabile della funzione Transizione 5.0 (e iperammortamento) presso il GSE e Carmelo Fallone, Senior Expert della funzione Affari Regolatori del GSE, hanno fornito alcune prime risposte a domande frequenti riguardanti la recente operatività del portale per la presentazione delle domande di accesso all’iperammortamento 2026-2028
FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE 30 giugno 2026: Il credito va indicato nell’anno della comunicazione GSE.
Le FAQ Agenzia delle Entrate chiariscono che, per l’indicazione nel modello Redditi, conta il momento in cui il GSE comunica all’impresa l’importo effettivamente utilizzabile in F24, non l’anno di completamento dell’investimento. Quindi, investimento completato nel 2025 ma comunicazione GSE nel 2026 → credito da indicare in Redditi 2027, non in Redditi 2026. Il principio vale sia per Transizione 5.0 ordinaria ex DL 19/2024, codice quadro RU “T6”, sia per il credito da nuovo stanziamento ex art. 8 DL 38/2026, codice tributo 7079.
Webinar IPERAMMORTAMENTO 18 marzo 2026
Intervento su Fare Network 24ORE del 29 dicembre 2025