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ZES UNICA

art. 16 del decreto-legge n.124/2023

art. 1, commi 438-443, Legge 199/2025

 

Il Credito d’imposta ZES Unica è un credito d’imposta concesso alle aziende che acquistano nuovi beni strumentali per le strutture produttive, nell’ambito di un progetto di investimento iniziale ai sensi dell’art. 2, punti 49,50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (cosiddetto GBER).

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha prorogato questa misura, confermando l’accesso agli incentivi già previsti dal DL 124/2023 anche per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Le risorse stanziate per ciascun anno sono le seguenti:

  • € 2,3 miliardi nel 2026;
  • € 1 miliardo nel 2027;
  • € 750 milioni nel 2028.

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Chi può richiederlo?

Possono richiederlo le imprese di qualsiasi dimensione che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nel periodo 01 gennaio 2026-31 dicembre 2026, destinati a strutture produttive ubicate:

  • nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • nelle zone assistite della regione Abruzzo, Marche ed Umbria ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Non sono ammissibili le aziende che operano nei seguenti settori: industria siderurgica e carbonifera; costruzione navale; fibre sintetiche; trasporti e delle relative infrastrutture; produzione e della distribuzione di energia; infrastrutture energetiche; creditizio, finanziario e assicurativo.

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Quali beni rientrano nel Bonus?

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

  • l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Il limite massimo, per ciascun progetto di investimento non può superare i 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 €.

A quanto ammonta il bonus?

Il Credito d’imposta ZES unica spetta in misure massime differenti a seconda del tipo di impresa che presenta richiesta.

1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;

2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro

Come fruire del credito?

Per beneficiare del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, tra il 31 marzo 2026 e il 30 maggio 2026, all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione.

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile solo successivamente alla data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

È, invece, inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, dal 3 al 17 gennaio 2027, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare una comunicazione integrativa utilizzando l’apposito modello.  Il credito risultate da tale comunicazione integrativa è fruibile secondo le modalità descritte ai precedenti numeri 1 e 2.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

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Cumulabilità

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito non è cumulabile con il regime agevolativo previsto dal piano “Transizione 5.0”.